Nell’ambito del D.Lgs. “Destinazione Italia”, segnaliamo la riformulazione della disposizione all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
La modifica consente “alla stazione appaltante di provvedere, per contratti in corso, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista, dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite”.
La riformulazione, come esplicitato in una nota dell’ANCE, modifica le condizioni in presenza delle quali viene concessa tale facoltà, ovvero: non più in condizioni di “particolare urgenza inerenti al comportamento dell’esecuzione del contratto” bensì nei casi di “crisi di liquidità finanziaria dell’affidatario, comprovata da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, sempre accertate dalla stazione appaltante”.
A beneficiare di suddetto pagamento potranno essere ora anche le mandanti e le società, anche consortili, “eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori”.
Tale pagamento potrà essere posto in essere solo in seguito ad accertamenti nei confronti dell’affidatario.
La modifica del testo prevede altersì il “novero dei soggetti a cui la stazione appaltante può pagare le prestazioni eseguite”.
Si prescrive, inoltre, che la stazione appaltante dovrà pubblicare nel proprio sito istituzionale le somme liquidate con l’indicazione dei relativi beneficiari.